E' costituita, con
sede in Tremestieri Etneo (CT), Via Carnazza n.10, l'associazione
con i requisiti di Organizzazione Non lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS) denominata ''Associazione TANTO AMORE TANTI AMICI
MAGNIFICA per INFANZIA in CONCRETI AIUTI (detta anche, in forma
abbreviata ASSOCIAZIONE T.A.T.A. A.M.I.C.A.).
ART.1
L’acronimo
ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni
segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
ART.2
La durata
dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo
proroghe da deliberarsi, a maggioranza assoluta, da parte dell'assemblea
dei soci.
ART.3
L'associazione
si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica
utilità ed in particolare di:
a)promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia
permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività
di assistenza sociale e socio sanitaria, nel seguente modo:
sostenere costi medico chirurgico e di degenza per: sìnistri
stradali gravi o altri incidenti causati da eventi estranei alla
volontà del soggetto, da gravi malattie o traumi gravi conseguenti
a violenze fisiche e o psicologiche. Ne potranno beneficiare tutti
i soggetti minori di età a partire a da o anni sino al conseguimento
della maggiore età e appartenenti a ceti sociali disagiati.
Nei programmi dell'Associazione rientra anche un servizio di volontariato
per disabili o altri soggetti bisognosi di cure per tutto il corso
della loro vita.
b) promuovere indirettamente la raccolta di fondi da distribuire
insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le
medesime finalità.
ART. 4
Il raggiungimento
delle predette finalità è perseguito dall’associazione
mediante l'utilizzo dei più idonei strumenti, tra i quali:
a)la realizzazione di iniziative editoriali, l'associazione può
provvedere alla pubblicazione di libri, riviste, siti internet,
calendari, opuscoli, cd multimediali e musicali, cataloghi ed alla
relativa divulgazione degli stessi anche tramite l'ausilio di terzi;
b)l'organizzazione di dibattiti, seminari e convegni; c)l'effettuazione
di ricerche, studi, corsi di formazione, progetti di utilità
collettiva; d)la promozione di imprese sociali e fondazioni.
Per l' espletamento dei suoi compiti, l'associazione può
articolarsi in gruppi di lavoro.
ART. 5
L'associazione
ha scopi esclusivamente sociale e solidaristici e non persegue fini
di lucro.
SEDE E ARTICOLAZIONI
ART.6
L'Associazione
ha sede per tutti gli effetti di legge in Tremestieri Etneo (CT),
ove è domiciliata. Oltre alla sede principale, l'associazione
può articolo in sede regionali, provinciali e sezioni. La
loro eventuale costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo
su proposta del Presidente, o di almeno due membri del consiglio
direttivo o di almeno cinque soci. In tal caso il consiglio direttivo
nominerà tra i soci residenti il delegato regionale; il delegato
provinciale e di sezione sono nominati dai rispettivi soci locali.
MODALITA
DI ADESIONE
ART.7
Possono
aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che
ne condividano gli scopi e che presentino regolare domanda di ammissione,
completa di dati anagrafici e/o sociali, inoltrata al Presidente
o al Delegato Regionale. Sarà poi l'assemblea a deliberare
la loro ammissione.
SOCI
ART.8
I soci si
distinguono nelle seguenti categorie:
1) soci fondatori
2)soci ordinari
I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione.
I soci ordinari sono coloro che si iscrivono all'associazione ai
sensi e per gli effetti del presente statuto. Possono essere soci
ordinari solo coloro che dichiarino di non avere interessi contrastanti
con quelli dell'associazione, non appartengono a congregazioni o
circoli segreti e vengono presentati da almeno due associati. La
loro ammissione è deliberata dall'assemblea a maggioranza
e si perfeziona con il versamento della quota associativa per l'anno
in corso e della quota di ammissione.
I sostenitori
dell'associazione sono tutti coloro che a qualsiasi titolo e secondo
qualunque modalità contribuiscono all'attivo dell'associazione.
Gli onorari sono coloro che per particolari benemerenze vengono
proclamati tali dal Consiglio direttivo su proposta di almeno la
metà dei soci dell'anno in corso.
Il socio onorario è esentato dal pagamento delle quote associative
annuali e partecipa alle attività dell'associazione senza
diritto di voto.
Il numero dei soci è illimitato.
ART.9
DOVERI DEI
SOCI
I soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarìe
e le disposizioni degli organi direttivi. Inoltre sono tenuti a:
a)osservare il presente statuto ed ogni provvedimento e/o deliberazione
dei competenti organi direttivi; b) promuovere l'attività
dell’associazione evitando di provocare scientemente pregiudizio
ad essa o ad i singoli soci; c)risarcire eventuali danni dagli stessi
cagionati all'associazione, nella misura determinata dagli organi
sociali; d) versare al tesoriere o al delegato regionale entro e
non oltre il 31 marzo di ogni anno. Qualora quanto stabilito al
punto d) non avvenga, il tesoriere o il delegato prendono atto del
mancato rinnovo ed hanno facoltà di procedere ad un sollecito
o di
dichiarare la decadenza dalla qualifica di socio, dandone comunicazione
al Consiglio Direttivo.
ART.10
I soci
hanno diritto di:
a)votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti nonchè per la nomina degli organi sociali dell'associazione.
b)frequentare i locali della sede dell'associazione; c)partecipare
alle manifestazioni organizzate dall'associazione;
d) godere di tutti i benefici comunque concessi dall'associazione.
e)partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie f) presentare
per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.
ART.11
PERDITA
DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità
di socio si perde: a) per dimissioni che devono essere comunicate
per iscritto con raccomandata a.r. al Presidente ed hanno effetto
dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione;
b)per morosità nel pagamento della quota associativa anche
per un solo anno. c) per comportamenti incompatibili con le finalità
statutarie e gli obiettivi dell'associazione; d) per accertata trasgressione
alle norme previste nello statuto e (o nelle delibere degli organi
direttivi); e) per assenza alla vita associativa.
ORGANI SOCIALI
ART. 12
Sono organi
dell'associazione: 1) L'Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente; 4) il Segretario Organizzativo; 5) il Tesoriere;
Dalla nomina a componente gli organi direttivi o di controllo del
1 'associazione non consegue la corresponsione dei compensi, salvo
il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio
ricoperto.
ART. 13
ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci indipendentemente
dalla loro qualifica. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno due v olte l'anno
per approvare il bilancio consuntivo di esercizio, entro il 31 marzo,
e il bilancio di previsione, entro il 30 ottobre.
Essa inoltre: a) approva le modifiche allo Statuto e i regolamenti;
b) elegge il Presidente, il Comitato Direttivo, il Segretario organizzativo
ed il Tesoriere; c) fissa gli indirizzi programmatici dell'attività
del 1 associazione e, in particolare
la linea editoriale delle pubblicazioni; d) delibera sull'ammissione
e sulla cessazione dei soci; e) determina l'ammontare della quota
di ammissione e di quella annuale. in seduta straordinaria essa
è convocata ogni volta che il Comitato Direttivo lo reputi
necessario o la richieda, per iscritto e con l'indicazione dell'oggetto
da discutere, almeno un quinto dei soci, oppure il Tesoriere.
La convocazione
dell'assemblea ordinaria è disposta dal Presidente e l'avviso,
contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito almeno otto
giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria deve essere indicata anche la data dell'eventuale
seconda convocazione che non potrà, comunque, tenersi nello
stesso giorno della prima.
L'assemblee,
tanto ordinarie che straordinarie, sono valide quando sia presente
la metà più uno dei soci regolarmente iscritti.
In seconda convocazione, l'assemblea si reputa valida se è
presente, anche per delega, almeno 1/5 dei soci.
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
quelle concernenti le modifiche statuarie per le quali è
richiesta la maggioranza assoluta dei soci.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare,
in caso di assenza o impedimento, da altro socio mediante delega
scritta.
Nessuno può rappresentare più di due soci. compreso
se stesso.
Le assemblee sono presieduto dal Presidente, dell'associazione,
che chiama altro socio a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario da egli designato.
COMITATO
DIRETTIVO
Il Comitato
Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci, previa determinazione
del numero dei suoi componenti che, comunque, non può essere
inferiore a tre. Esso dura in carica un anno. Il Presidente dell'associazione
fa parte di diritto del Comitato Direttivo e ne presiede le sedute.
Appartengono alla competenza del Comitato Direttivo le seguenti
funzioni: a) l'individuazione, nell'ambito degli indirizzi generali
fissati dall'assemblea dei soci, dei programmi,delle linee concrete
d'intervento e delle singole iniziative dell'associazione; b) la
nomina, tra tutti i soci, dei Coordinatori dei gruppi di lavoro
e dei comitati di redazione; c) la predisposizione del bilancio
preventivo e del consultivo; d) la conduzione amministrativa e contabile
dell'associazione; e) la formulazione delle proposte di decadenza
dalla qualità di socio. il Comitato Direttivo è convocato
dal Presidente o, su sua delega, dal Segretario organizzativo almeno
ogni tre mesi. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni
è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
La mancata partecipazione dei componenti il Comitato Direttivo,
a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica e la
loro sostituzione entro un mese.
PRESIDENTE
Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra
i soci e dura in carica tre anni.
Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne è
il portavoce ed è pertanto autorizzato ad agire in nome e
per conto di essa, ad accendere conti correnti, a riscuotere e ad
effettuare pagamenti rilasciandone quietanza liberatoria, a stare
in giudizio, a nominare avvocati e procuratori.
In caso
di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.
Nei confronti del Presidente, il Comitato Direttivo può promuovere,
per gravi e comprovati motivi,, azione di sfiducia davanti all'Assemblea
dei soci.
Qualora l'Assemblea rigetti l'azione, il Comitato Direttivo proponente
decade e viene, nella stessa seduta, Sostituito con altri membri.
ART.16
Il Vice
Presidente del 1 associazione è eletto dall'assemblea tra
i soci e dura in carica tre anni. Al vice presidente spettano gli
stessi compiti del presidente in caso di sua assenza.
SEGRETARIO
ORGANIZZATIVO Il Segretario è responsabile dell'apparato
organizzativo dell'associazione.
Viene nominato, tra i soci, dall'assemblea, dura in carica tre anni,
ma può essere anticipatamente sostituito quando lo richieda
la maggioranza dei soci. Egli ha il compito di: a)organizzare l'ufficio
di segreteria e garantire il funzionamento; b)coordinare i gruppi
di lavoro; c)curare i rapporti con gli organi d'informazione,la
redazione dei comunicati ufficiali dell’associazione da sottoporre
all'approvazione del Presidente, la diffusone delle pubblicazioni;
d)tenere la contabilità dell'associazìone e compilarne
i bilanci.
IL TESORIERE
Il tesoriere viene nominato dall'assemblea, cura la gestione della
cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua
le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,
predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo
e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
La carica di segretario organizzativo è unificata a quella
di tesoriere.
BILANCI,
PATRIMONIO, SCIOGLIMENTO
L'associazione redige annualmente il bilancio o un rendiconto. L'esercizio
sociale decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il
bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'assemblea dei soci
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui
si riferisce. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai conferimenti
dei soci;
b) dalle liberalità di terzi;
c) dai ricavi derivanti dalle attività dell'associazione;
d) dai beni mobili o immobili acquistati o ricevuti in donazione;
e) da sponsorizzazioni.
ART. 20
All'associazione
è vietato distribuire, anche in modo non diretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o
regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
MODIFICHE
STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato su proposta del
Consiglio Direttivo dell'Assemblea straordinaria dei soci con parere
favorevole espresso anche per delega dei 2/3 degli aventi diritto
al voto.
ART. 22
In caso
di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. |