E' costituita, con sede in Tremestieri Etneo (CT), Via Carnazza n.10, l'associazione con i requisiti di Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata ''Associazione TANTO AMORE TANTI AMICI MAGNIFICA per INFANZIA in CONCRETI AIUTI (detta anche, in forma abbreviata ASSOCIAZIONE T.A.T.A. A.M.I.C.A.).

ART.1

L’acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

ART.2

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe da deliberarsi, a maggioranza assoluta, da parte dell'assemblea dei soci.

ART.3

L'associazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:
a)promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, nel seguente modo:
sostenere costi medico chirurgico e di degenza per: sìnistri stradali gravi o altri incidenti causati da eventi estranei alla volontà del soggetto, da gravi malattie o traumi gravi conseguenti a violenze fisiche e o psicologiche. Ne potranno beneficiare tutti i soggetti minori di età a partire a da o anni sino al conseguimento della maggiore età e appartenenti a ceti sociali disagiati.
Nei programmi dell'Associazione rientra anche un servizio di volontariato per disabili o altri soggetti bisognosi di cure per tutto il corso della loro vita.
b) promuovere indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

ART. 4

Il raggiungimento delle predette finalità è perseguito dall’associazione mediante l'utilizzo dei più idonei strumenti, tra i quali:
a)la realizzazione di iniziative editoriali, l'associazione può provvedere alla pubblicazione di libri, riviste, siti internet, calendari, opuscoli, cd multimediali e musicali, cataloghi ed alla relativa divulgazione degli stessi anche tramite l'ausilio di terzi; b)l'organizzazione di dibattiti, seminari e convegni; c)l'effettuazione di ricerche, studi, corsi di formazione, progetti di utilità collettiva; d)la promozione di imprese sociali e fondazioni.
Per l' espletamento dei suoi compiti, l'associazione può articolarsi in gruppi di lavoro.

ART. 5

L'associazione ha scopi esclusivamente sociale e solidaristici e non persegue fini di lucro.

SEDE E ARTICOLAZIONI

ART.6

L'Associazione ha sede per tutti gli effetti di legge in Tremestieri Etneo (CT), ove è domiciliata. Oltre alla sede principale, l'associazione può articolo in sede regionali, provinciali e sezioni. La loro eventuale costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, o di almeno due membri del consiglio direttivo o di almeno cinque soci. In tal caso il consiglio direttivo nominerà tra i soci residenti il delegato regionale; il delegato provinciale e di sezione sono nominati dai rispettivi soci locali.

MODALITA DI ADESIONE

ART.7

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli scopi e che presentino regolare domanda di ammissione, completa di dati anagrafici e/o sociali, inoltrata al Presidente o al Delegato Regionale. Sarà poi l'assemblea a deliberare la loro ammissione.

SOCI

ART.8

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
1) soci fondatori
2)soci ordinari
I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione.
I soci ordinari sono coloro che si iscrivono all'associazione ai sensi e per gli effetti del presente statuto. Possono essere soci ordinari solo coloro che dichiarino di non avere interessi contrastanti con quelli dell'associazione, non appartengono a congregazioni o circoli segreti e vengono presentati da almeno due associati. La loro ammissione è deliberata dall'assemblea a maggioranza e si perfeziona con il versamento della quota associativa per l'anno in corso e della quota di ammissione.

I sostenitori dell'associazione sono tutti coloro che a qualsiasi titolo e secondo qualunque modalità contribuiscono all'attivo dell'associazione.
Gli onorari sono coloro che per particolari benemerenze vengono proclamati tali dal Consiglio direttivo su proposta di almeno la metà dei soci dell'anno in corso.
Il socio onorario è esentato dal pagamento delle quote associative annuali e partecipa alle attività dell'associazione senza diritto di voto.
Il numero dei soci è illimitato.

ART.9

DOVERI DEI SOCI
I soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarìe e le disposizioni degli organi direttivi. Inoltre sono tenuti a:
a)osservare il presente statuto ed ogni provvedimento e/o deliberazione dei competenti organi direttivi; b) promuovere l'attività dell’associazione evitando di provocare scientemente pregiudizio ad essa o ad i singoli soci; c)risarcire eventuali danni dagli stessi cagionati all'associazione, nella misura determinata dagli organi sociali; d) versare al tesoriere o al delegato regionale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Qualora quanto stabilito al punto d) non avvenga, il tesoriere o il delegato prendono atto del mancato rinnovo ed hanno facoltà di procedere ad un sollecito o di
dichiarare la decadenza dalla qualifica di socio, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

ART.10

I soci hanno diritto di:
a)votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonchè per la nomina degli organi sociali dell'associazione. b)frequentare i locali della sede dell'associazione; c)partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione;
d) godere di tutti i benefici comunque concessi dall'associazione. e)partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie f) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

ART.11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde: a) per dimissioni che devono essere comunicate per iscritto con raccomandata a.r. al Presidente ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione; b)per morosità nel pagamento della quota associativa anche per un solo anno. c) per comportamenti incompatibili con le finalità statutarie e gli obiettivi dell'associazione; d) per accertata trasgressione alle norme previste nello statuto e (o nelle delibere degli organi direttivi); e) per assenza alla vita associativa.

ORGANI SOCIALI

ART. 12

Sono organi dell'associazione: 1) L'Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) Il Presidente; 4) il Segretario Organizzativo; 5) il Tesoriere; Dalla nomina a componente gli organi direttivi o di controllo del 1 'associazione non consegue la corresponsione dei compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 13

ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci indipendentemente dalla loro qualifica. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno due v olte l'anno per approvare il bilancio consuntivo di esercizio, entro il 31 marzo, e il bilancio di previsione, entro il 30 ottobre.
Essa inoltre: a) approva le modifiche allo Statuto e i regolamenti; b) elegge il Presidente, il Comitato Direttivo, il Segretario organizzativo ed il Tesoriere; c) fissa gli indirizzi programmatici dell'attività del 1 associazione e, in particolare
la linea editoriale delle pubblicazioni; d) delibera sull'ammissione e sulla cessazione dei soci; e) determina l'ammontare della quota di ammissione e di quella annuale. in seduta straordinaria essa è convocata ogni volta che il Comitato Direttivo lo reputi necessario o la richieda, per iscritto e con l'indicazione dell'oggetto da discutere, almeno un quinto dei soci, oppure il Tesoriere.

La convocazione dell'assemblea ordinaria è disposta dal Presidente e l'avviso, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà, comunque, tenersi nello stesso giorno della prima.

L'assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide quando sia presente la metà più uno dei soci regolarmente iscritti.
In seconda convocazione, l'assemblea si reputa valida se è presente, anche per delega, almeno 1/5 dei soci.
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quelle concernenti le modifiche statuarie per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei soci.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, in caso di assenza o impedimento, da altro socio mediante delega scritta.
Nessuno può rappresentare più di due soci. compreso se stesso.
Le assemblee sono presieduto dal Presidente, dell'associazione, che chiama altro socio a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da egli designato.

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci, previa determinazione del numero dei suoi componenti che, comunque, non può essere inferiore a tre. Esso dura in carica un anno. Il Presidente dell'associazione fa parte di diritto del Comitato Direttivo e ne presiede le sedute. Appartengono alla competenza del Comitato Direttivo le seguenti funzioni: a) l'individuazione, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci, dei programmi,delle linee concrete d'intervento e delle singole iniziative dell'associazione; b) la nomina, tra tutti i soci, dei Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei comitati di redazione; c) la predisposizione del bilancio preventivo e del consultivo; d) la conduzione amministrativa e contabile dell'associazione; e) la formulazione delle proposte di decadenza dalla qualità di socio. il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, su sua delega, dal Segretario organizzativo almeno ogni tre mesi. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
La mancata partecipazione dei componenti il Comitato Direttivo, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica e la loro sostituzione entro un mese.

PRESIDENTE
Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra i soci e dura in carica tre anni.
Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne è il portavoce ed è pertanto autorizzato ad agire in nome e per conto di essa, ad accendere conti correnti, a riscuotere e ad effettuare pagamenti rilasciandone quietanza liberatoria, a stare in giudizio, a nominare avvocati e procuratori.

In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.
Nei confronti del Presidente, il Comitato Direttivo può promuovere, per gravi e comprovati motivi,, azione di sfiducia davanti all'Assemblea dei soci.
Qualora l'Assemblea rigetti l'azione, il Comitato Direttivo proponente decade e viene, nella stessa seduta, Sostituito con altri membri.

ART.16

Il Vice Presidente del 1 associazione è eletto dall'assemblea tra i soci e dura in carica tre anni. Al vice presidente spettano gli stessi compiti del presidente in caso di sua assenza.

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO Il Segretario è responsabile dell'apparato organizzativo dell'associazione.
Viene nominato, tra i soci, dall'assemblea, dura in carica tre anni, ma può essere anticipatamente sostituito quando lo richieda la maggioranza dei soci. Egli ha il compito di: a)organizzare l'ufficio di segreteria e garantire il funzionamento; b)coordinare i gruppi di lavoro; c)curare i rapporti con gli organi d'informazione,la redazione dei comunicati ufficiali dell’associazione da sottoporre all'approvazione del Presidente, la diffusone delle pubblicazioni; d)tenere la contabilità dell'associazìone e compilarne i bilanci.

IL TESORIERE
Il tesoriere viene nominato dall'assemblea, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. La carica di segretario organizzativo è unificata a quella di tesoriere.

BILANCI, PATRIMONIO, SCIOGLIMENTO
L'associazione redige annualmente il bilancio o un rendiconto. L'esercizio sociale decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai conferimenti dei soci;
b) dalle liberalità di terzi;
c) dai ricavi derivanti dalle attività dell'associazione;
d) dai beni mobili o immobili acquistati o ricevuti in donazione;
e) da sponsorizzazioni.

ART. 20

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo non diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo dell'Assemblea straordinaria dei soci con parere favorevole espresso anche per delega dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

ART. 22

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.